Il Tar del Lazio ha respinto la domanda cautelare del Trapani Calcio per ottenere l'annullamento delle decisioni che ne hanno determinato la retrocessione in Serie D, chiedendo "il riconoscimento del titolo a partecipare al campionato di serie C, anche in sovrannumero, o quantomeno a partecipare ai playout".
Secondo i giudici amministrativi, l'istanza cautelare proposta "non sembra assistita da sufficienti profili di fumus boni iuris, essenziale per il suo accoglimento" e inoltre non c'è dubbio che, si legge nel dispositivo, "alle previste scadenze, perentorie e autonome, la posizione della società Trapani non fosse conforme a quanto previsto dall'art.85 delle Norme organizzative interne della Figc".
Il ricorso, in particolare, riguardava le penalizzazioni maturate per le violazioni amministrative legate agli adempimenti fiscali e contributivi e che hanno portato alla retrocessione. Infine, secondo il Tar, "nel bilanciamento degli interessi in gioco, l'interesse individuale e meramente economico della ricorrente appare subvalente rispetto all'interesse pubblico alla regolarità e certezza dei tornei".
Rigettate anche le istanze cautelari proposte dalla Trapani Shark rispettivamente avverso l'esclusione dal campionato di serie A 2025/26 e la revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio federale nella seduta del 16 luglio scorso. La revoca dell'affiliazione era stata disposta dalla Fip per "non aver sanato, entro il termine dell'anno sportivo 2025-2026, lo stato di morosità dichiarato a seguito dei provvedimenti assunti dalla Commissione vertenze arbitrali".
Il Tar ha considerato che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, "non sussiste nell'attualità il pregiudizio grave ed irreparabile, prospettato come conseguenza del gravato provvedimento di revoca dell'affiliazione della società Trapani Shark alla Federazione Italiana Pallacanestro con esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali". In più, i giudici hanno ritenuto che "il periculum prospettato dalla parte ricorrente non si appalesa come attuale né concreto - stante che con l'assunzione della veste di Società dilettantistica l'odierna esponente ha comunque perso la legittimazione ad aspirare all'iscrizione a campionati professionistici - e, in ogni caso, l'interesse nella presente sede spiegato si appalesa come inconferente rispetto ad analoghe domande svolte in altri giudizi instaurati dinanzi a questo Tribunale".
Respinte con ordinanza anche le richieste proposte con un ulteriore ricorso con il quale la Società Sportiva Trapani Shark Srl sollecitava la sospensione dell'efficacia della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del 6 agosto scorso - con la quale è stato respinto il ricorso della Società contro l'esclusione del Campionato di Serie A1 2025-2026 - e l'accertamento del diritto a partecipare anche in sovrannumero al Campionato di Serie A1 o di Serie A2 per la stagione sportiva 2026-2027. I giudici hanno considerato che "nella complessa vicenda all'odierno esame non è fondatamente prospettabile l'addebito nei confronti della società ricorrente di una responsabilità oggettiva, venendo, al contrario, in evidenza una condotta soggettivamente responsabile, perché contraria al principio di lealtà sportiva". Avendo la società schierato "una formazione oggettivamente non idonea a garantire il regolare svolgimento della gara e la effettiva parità competitiva tra le squadre, di tal che, la sanzione prevista dal Regolamento veniva comminata quale conseguenza di una condotta qualificabile come rinuncia", la contestata decisione del Giudice sportivo "si fonda sul dato oggettivo dell'alterazione della regolarità della competizione sportiva".
































